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STATUTO

EQUILIBRI ASSOCIAZIONE CULTURALE


Premessa
La costituzione del Sodalizio EQUILIBRI ASSOCIAZIONE CULTURALE concretizza lo spirito dell 'Associazionismo in tutti gli aspetti sociali, ricreativi ed educativi.
La nascita avviene nello spirito della Costituzione Italiana, dei principi della Comunità Europea e delle Carte dei Diritti e Doveri dell 'ONU.
Il Sodalizio promuove qualsiasi forma associativa e qualsiasi iniziativa nei più svariati settori, con lo spirito della promozione sociale, che vanno dalla cultura allo sport, dal turismo alla formazione, dall'assistenza ai servizi con particolare riferimento alla diffusione della conoscenza di tecniche per il raggiungimento del benessere equilibrato tra corpo e mente . Non è condizionato da nessuna forza politica ed accetta qualsiasi forma di pensiero in totale rispetto della democrazia.
Art. 1 — Costituzione
A norma dell'art. 18 della Costituzione Italiana e degli art. 36-37-38 del Codice Civile è costituito il Sodalizio
denominato EQUILIBRI ASSOCIAZIONE CULTURALE con sede sociale sita in MILANO (MI), Piazza Umanitaria, 2 e con codice fiscale numero , di seguito denominato "Sodalizio".
Art. 2 — Principi e scopi generali del Sodalizio 
a) Il Sodalizio ha i l compito fondamentale di promuovere e gestire attività culturali, turistiche, ricreative, motorio sportive dilettantistiche, assistenziali, ambientalistiche, valorizzando in particolare le iniziative che siano in grado di favorire atteggiamenti e comportamenti attivi attraverso la conoscenza di principi inerenti alle discipline interessate e tecniche comportamentali idonee al benessere dell'individuo ed al suo rapporto con il mondo circostante. Promuoverà in particolare modo le discipline in tutte le sue specializzazioni per il raggiungimento dell'equilibrio e il benessere fra mente e corpo, con la formazione e l'allenamento in forma dilettantistica dell'attività motoria, da svolgere in strutture idonee e ciò per il raggiungimento degli scopi associativi. Nel settore strettamente sportivo opererà, come previsto dalle leggi vigenti, in qualità d'associazione dilettantistica, senza personalità giuridica ed adeguerà lo statuto in funzione di eventuali richieste del CONI in relazione alla vita associativa del sodalizio e secondo quanto sia da adeguare per le specifiche statutarie delle federazioni cui eventualmente aderirà.
b) Per raggiungere i propri obiettivi e rispondere alle esigenze del corpo sociale, l'Associazione può creare strutture proprie od utilizzare quelle esistenti sul territorio;
c) Il Sodalizio può promuovere direttamente od in collaborazione con altre Associazioni, enti pubblici o privati, lo sviluppo d'iniziative di cui alla lettera a) del presente articolo. Ne consegue che ricerca momenti di confronto con le forze presenti nella società, nella valorizzazione dei diversi ruoli, con le istituzioni pubbliche, con Enti locali ed Enti culturali, turistici e sportivi per contribuire alla realizzazione di progetti che si collocano nel quadro di una programmazione territoriale nazionale, ed internazionale con particolare riferimento ai paesi dell'UE.
Art. 3 — Caratteristiche del Sodalizio
a) Opera in forma autonoma;
b) Non ha finalità di lucro;
c) È amministrativamente indipendente;
d) E' diretto democraticamente, attraverso organismi letti da tutti i soci, che in quanto tali costituiscono la base sociale.
e) Nessun utile a qualsiasi titolo o forma dovrà essere suddiviso tra i soci o i componenti degli organi eletti o tra una o più categorie di aderenti.
f) Gli impianti, i servizi, le strutture, le attività promosse ed organizzate dal Sodalizio sono a disposizione di tutti i soci, i quali hanno diritto di fruirne liberamente nel rispetto degli appositi regolamenti;
g) I compiti, i livelli di responsabilità, le norme di funzionamento degli organismi eletti o delegati, dei dirigenti e degli altri organismi in cui s'articola il Sodalizio sono stabiliti da appositi regolamenti, tenendo conto della normativa vigente;
h) Le prestazioni saranno volontaristiche da parte di tutti i soci;
i) Si opererà nello spirito delle leggi 266/91, 398/91, 460/97, 133/99, 383/02, e successive modificazioni, con riferimento ai principi internazionali dell'associazionismo.

l) Sarà possibile, per il raggiungimento degli scopi statutari, organizzare strutture territoriali in funzione organizzativa e regolate da appositi regolamenti ed accordi operativi,
m) L'attività sportiva sarà esclusivamente dilettantistica e secondo le regole del CONI e le norme in vigore.
Art. 4 — Soci del Sodalizio
a) Possono essere soci del Sodalizio le singole persone e forme associative che desiderano aderire ai principi statutari. Gli aderenti delle singole Associazioni sono a loro volta soci del Sodalizio. Unico vincolo per la presentazione della domanda è di godere della cittadinanza italiana (o europea) o di avere il permesso di soggiorno (o lavoro) in Italia. Le domande saranno esaminate dal Comitato Direttivo che può respingerle a suo insindacabile giudizio.
b) Le richieste dell'adesione al Sodalizio vanno inoltrate con appositi moduli per l'approvazione dell'organo preposto.
c) I soci possono essere classificati in:
soci fondatori,
soci sostenitori,
soci onorari,
soci ordinari;
d) Sono eleggibili alle cariche sociali tutti i soci a prescindere dalla qualifica, che abbiano una anzianità d'iscrizione di almeno dieci mesi. Per le cariche che comportano responsabilità civili o verso terzi, sono eleggibili soci che abbiano raggiunto la maggiore età;
e) Gli importi del tesseramento per singola qualifica di socio sono definiti anno per anno;
f) I soci aderenti sono tenuti:
- al pagamento della quota sociale decisa dal Comitato Direttivo del Sodalizio;
- all'osservanza dello Statuto e degli eventuali regolamenti interni.
g) I singoli soci possono essere sospesi, espulsi o radiati per i seguenti motivi:
- quando sono ravvisabili casi di ordine morale o incompatibilità con gli scopi generali dell'Associazione;
- qualora non siano ottemperate le disposizioni del presente Statuto e le deliberazioni prese dagli organi sociali;
- qualora si rendano morosi nel pagamento della quota sociale senza giustificato motivo trascorsi sei mesi dalla data di richiesta del dovuto;
- qualora sia arrecato danno morale o materiale al Sodalizio.
La sanzione è deliberata dal Consiglio Direttivo, verificate le motivazioni e previo contraddittorio con il socio uscente, o in difetto dal Collegio dei Probiviri del Sodalizio o altri organismi eventualmente convenzionati.
Art. 5 — Organi del Sodalizio
Gli organi del Sodalizio sono:
- l'Assemblea generale dei soci;
- Il Comitato Direttivo
- il Presidente;
- il Comitato dei Sindaci Revisori.
Per il Collegio dei Probiviri i l Sodalizio utilizzerà quello regionale dell'ente a cui aderirà. In alternativa lo può nominare al suo interno, e potrà essere composto da tre a cinque membri. Le cariche devono essere rinnovate ogni 4 anni.
Art. 6 — L'Assemblea generale dei soci
a) L'Assemblea è composta da tutti i soci in regola con i versamenti e tesserati da almeno 85 giorni;
b) L'Assemblea è convocata in forma ordinaria due volte l'anno ;
c) Un apposito ordine del giorno verrà promosso dal Comitato Direttivo in occasione di ogni Assemblea.
d) Compiti dell'Assemblea :
1- Determinare l'indirizzo del Sodalizio
2 - Eleggere i membri degli organismi sociali;
3 - Deliberare, previa esposizione nell'ordine del giorno, su qualsiasi argomento inerente alla vita del Sodalizio compreso l'eventuale scioglimento della stessa;
4 - Deliberare l'adesione ad Enti od Associazioni compatibili con i principi del Sodalizio;
5 - Approvare il bilancio preventivo e quello consuntivo;
6 - Variare il presente Statuto o ratificare eventuali regolamenti applicati dal Comitato Direttivo;
7 - Approvare piani e programmi di attività;
8 - Tutto quello che può esser utile per il raggiungimento degli scopi e la vita dell'associazione.
9 - Ratifica le quote associative annue presentate dal Comitato Direttivo in occasione della presentazione del bilancio preventivo.
L'Assemblea dei soci, nel momento del rinnovo degli organi del Sodalizio, può stabilire il numero dei membri del Comitato Direttivo che è composto di norma da cinque membri (con un massimo di 11 componenti ) così come il Collegio dei Revisori dei Conti composto come minimo da una unità e un massimo di tre componenti oltre eventuali supplenti.
e) Le elezioni si svolgono con modalità che favoriscano la partecipazione dell'intero corpo sociale e secondo quanto previsto alla lettera a) del presente articolo con le regole dell'articolo 18.
f) L'assemblea in seduta straordinaria può essere convocata in qualsiasi momento, su iniziativa del Consiglio Direttivo o su richiesta motivata di almeno un terzo dei soci aventi diritto a partecipare alle assemblee, ed e' soggetta alle stesse norme e procedure delle assemblee ordinaria.
Art. 7 — Il Comitato Direttivo
La prima riunione del Comitato Direttivo è presieduta dal Consigliere che ha ricevuto il maggior numero di suffragi; in mancanza di questi, dal secondo, e così via; fino alla distribuzione delle cariche. Qualora avvengano dimissioni tali da superare la metà dei componenti i rimanenti restano in carica per l'ordinaria amministrazione. Il Comitato Direttivo:
a - Elegge tra i suoi Membri il Presidente ed i quattro componenti del Comitato Direttivo;
b - approva il Bilancio preventivo e consuntivo ed il rendiconto patrimoniale;
c - approva il programma annuale e pluriennale d'iniziative, d'attività e d'investimenti ed eventuali interventi straordinari;
d - decide l'importo della quota associativa annua in funzione delle categorie dei soci;
e - delibera la costituzione di sezioni e di altri organismi e decide su eventuali controversie relative ai diversi regolamenti e sulla loro compatibilità con i principi ispiratori dello Statuto;
f - decide sulle eventuali irregolarità riscontrate dal Comitato dei Sindaci revisori;
g - esamina i ricorsi presentati da soci avversi alle decisioni inerenti alla giustizia interna;
h - propone le modifiche allo Statuto da presentare all'Assemblea dei soci;
i - In caso di gravi irregolarità di organismi del Sodalizio procede, con la maggioranza di due terzi dei componenti, allo scioglimento di organi del Sodalizio ed alla nomina di un Delegato Straordinario, fissando funzioni e limiti del mandato che non deve superare il semestre.
l - Il Comitato Direttivo può avvalersi di commissioni di lavoro, da esso nominate,
m - Il Comitato Direttivo opera in forma collegiale.
n - Il Comitato Direttivo è convocato dal Presidente in via ordinaria una volta al mese, ed in via straordinaria su richiesta di almeno un terzo dei suoi membri o su richiesta del Collegio dei sindaci revisori,
o - Le sedute del Comitato Direttivo sono presiedute dal Presidente.
p - formula i programmi d'attività sociale previsti dallo Statuto e l i sottopone all'Assemblea;
- attua le deliberazioni del Comitato Direttivo;
- decide l'importo delle quote supplettive per determinati servizi dai soci;
- delibera, in prima istanza, i regolamenti del Sodalizio
- decide sulle eventuali controversie che dovessero insorgere fra i soci e sulle eventuali misure disciplinari da infliggere ai soci;
- decide le forme e le modalità di partecipazione del sodalizio alle attività sociali sul territorio e l'apertura delle proprie attività alle forze sociali ed ai singoli cittadini.
q - Il Comitato Direttivo è tenuto a verbalizzare tutte le proprie decisioni.
Art. 8 — Il Presidente
a) Rappresenta il Sodalizio nei rapporti esterni, personalmente od a mezzo di suoi delegati;
- convoca e presiede i l Comitato Direttivo;
- cura l'attuazione delle delibere dell'Assemblea dei Soci;
- stipula gli atti inerenti l'attività del Sodalizio.
b) Un Vicepresidente, in caso d'impedimento o di prolungata assenza del Presidente, lo sostituisce nei suoi compiti.
c) Il Presidente uscente è tenuto a dare regolari consegne organizzative, finanziarie e patrimoniali al nuovo Presidente, entro 20 giorni dalla elezione di questi.
d) Tali consegne devono risultare da apposito processo verbale che dev'essere portato a conoscenza del Comitato Direttivo alla prima riunione.
Art. 9 — Il Comitato dei Sindaci revisori
a) Il Comitato dei Sindaci revisori è composto da uno a tre membri più eventuali supplenti (2) e può utilizzare, in caso di bisogno, i l Comitato dei Revisori dei Conti dell'ALFA come supporto alla sua operatività o, in alternativa, essere sostituito dallo stesso Comitato a tutti gli effetti.
b) I componenti del Comitato rimangono in carica per lo stesso periodo e sono eletti con le stesse modalità previste per i membri del Comitato Direttivo.
c) Il Comitato dei Sindaci revisori ha il compito di verificare periodicamente la contabilità, la cassa e l'inventario dei beni mobili e immobili, d'esaminare e controllare il rendiconto consuntivo e redigere una relazione di presentazione dei bilanci all'Assemblea.
f) I componenti effettivi partecipano alle riunioni del Comitato Direttivo con voto consuntivo.
g) Il Comitato dei Sindaci revisori è tenuto a verbalizzare i suoi atti.
Art. 10 — Dimissioni dagli incarichi o da socio
I soci aderenti possono dare le dimissioni dal Sodalizio in qualsiasi momento, purché non vi siano pendenti impegni economici assunti per investimenti ed interventi straordinari. Le dimissioni del socio, devono essere presentate per iscritto al Comitato Direttivo. Le dimissioni da organismi, incarichi e funzioni debbono essere espresse per iscritto al Comitato Direttivo: il CD. ha facoltà di discuterle e di chiedere eventuali chiarimenti prima di ratificarle. In caso di dimissioni dal Comitato Direttivo, subito dopo la ratifica da parte dell'organo stesso, spetta al Presidente del Sodalizio di nominare un nuovo consigliere in sostituzione del dimissionario. Tale nomina deve essere ratificata nella prima seduta utile dell'assemblea dei soci. Il numero dei membri cooptati non può' essere superiore ad un terzo del numero complessivo dei componenti del Consiglio Direttivo. Le dimissioni da membro del Comitato dei Sindaci revisori debbono essere inviate al Presidente del Sodalizio.
Art. 11 — Gratuità degli incarichi
a) Le funzioni di membro del Comitato Direttivo, del Presidente, del Collegio Sindacale e degli Organi delle sezioni e gruppi, o gli incarichi, svolti da aderenti che prestano attività volontaria, sono completamente gratuiti;
b) Eventuali rimborsi spese, dovranno essere concordati e definiti specificamente con il Comitato Direttivo in funzione di specifici incarichi.
Art. 12 — Patrimonio e bilancio
II patrimonio sociale del Sodalizio è costituito da:
- proventi da tesseramento e quote sociali;
- eventuali contributi dei soci che fruiscono delle iniziative dell'Associazione;
- eventuali contributi di Enti pubblici e privati; proventi di manifestazioni o gestione dell'Associazione;
- donazioni, lasciti, elargizioni speciali concesse senza condizioni che possano limitare l'autonomia dell'Associazione;
- beni mobili ed immobili di proprietà del Sodalizio,
- dal fondo riserve.
Art. 13 — Esercizi Sociali
Gli esercizi sociali si chiudono al 31 dicembre d'ogni anno. Alla fine di ogni esercizio, il Comitato Direttivo redige il bilancio che deve essere presentato alla approvazione dell'Assemblea entro il 31 marzo successivo.
Art. 14 — Norme per le riunioni
Le assemblee e le riunioni possono esser convocate sia in prima convocazione che in seconda. La validità della riunione è data in prima convocazione con la presenza della metà più uno dei convocati ed in seconda a prescindere dal numero dei presenti. E' vietato il voto per delega. Le comunicazioni delle convocazioni devono precisare l'ordine del giorno, il giorno, l'ora e la località dove si svolgerà l'incontro. La comunicazione di convocazione dovrà essere esposta nella bacheca del Sodalizio almeno quindici giorni prima dell'evento..
Art. 15 — Responsabilità Amministrative
La responsabilità amministrativa è affidata al Presidente che è l'unico rappresentante dell'Associazione (art. C.C.36,37,38). I documenti d'uso interno devono portare la controfirma del Segretario Amministrativo. Il Comitato Direttivo può peraltro nominare, in sostituzione, un altro componente per la incombenza , in caso di assenza o di impedimento.
Art. 16 — Modifiche Statutarie
Il presente Statuto può essere modificato con decisione dell'Assemblea. In prima convocazione le variazioni sono approvate dalla maggioranza dei presenti, purché questi rappresentino il 50% più uno del corpo sociale. In seconda convocazione sono approvate con i l voto favorevole dei 3/4 dei presenti all'Assemblea. Per le variazioni imposte da Leggi dello Stato, è competente il Comitato Direttivo e saranno ratificate dall'Assemblea nella prima riunione utile.
Art. 17 — Scioglimento del Sodalizio
Lo scioglimento del Sodalizio può avvenire con decisione dell'Assemblea Straordinaria e con il voto favorevole di almeno due terzi dei soci presenti all'Assemblea, purché questi rappresentino almeno il 50% più uno del corpo sociale. Sentita l'Agenzia delle Entrate di competenza ed in base a quanto concordato, il patrimonio dovrà essere devoluto a strutture sociali similari operanti nel settore del tempo libero, della cultura, della ricreazione e dello sport e comunque a fini d'utilità generale. La eventuale scelta del beneficiario è deliberata dall'Assemblea su proposta del Comitato Direttivo, con la maggioranza qualificata prevista per lo scioglimento del Sodalizio, salvo indicazioni espresse dall'organo di controllo.
Art. 18 — Regole generali
L'assenza da un incarico elettivo non per cause di forza maggiore e senza giustificazione a tre riunioni consecutive, comporta il decadimento automatico dall'incarico stesso. In caso di necessità, può essere utilizzato l'istituto della cooptazione che rende operante a tutti gli effetti il cooptato, sin dalla riunione di nomina, a norma delle leggi vigenti.
Art. 19 — Editoria e gestione impianti
Possono essere utilizzate tutte le forme editoriali, di gestione d'impianti, di servizi tendenti a raggiungere gli scopi del Sodalizio.
Art. 20 — Adesione al Sodalizio
Il Sodalizio aderisce ad un Ente riconosciuto dal Ministero dell'Interno e dal CONI e quindi utilizza i certificati ed il tesseramento dell' Ente a cui è affiliato, rispettandone le regole e lo Statuto ed impegnando le eventuali Associazioni
aderenti all'adeguamento agli stessi.
Art. 21 — Per il non previsto
Per quanto non convenuto e non previsto nel presente Statuto, valgono le norme che si riferiscono alle disposizioni del Codice Civile in materia e le leggi dello Stato Italiano in essere. 

Approvato ed allegato all'atto costitutivo nella riunione del 1 ottobre 2009

Segretario dell'Assemblea                            Il Presidente dell'Assemblea
Cighetti Marco Luigi                                        Elena Filippi

 

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